Commercializzazione dei funghi freschi

La commercializzazione dei funghi freschi è un'attività che richiede il rispetto di normative specifiche per garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità del prodotto.

Descrizione

La vendita dei funghi freschi spontanei di cui all'elenco approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 è soggetta ad apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi della normativa vigente.

Per gli imprenditori agricoli professionali, i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della normativa statale vigente.
L'attività è subordinata:

  1. al superamento di un esame di idoneità, finalizzato a valutare le capacità di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione;
  2. alla certificazione di avvenuto controllo, da parte delle strutture sanitarie territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

Per i soggetti residenti nei Comuni il cui territorio ricade nell’Unione montana, l'idoneità dei candidati è valutata da una apposita commissione costituita dalla medesima Unione. Detta commissione deve in ogni caso comprendere un funzionario della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità e un esperto micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.

ESAME DI IDONEITA’ ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

Per sostenere l’esame è necessario presentare apposita domanda tramite il modulo presente nell’area “Modulistica” denominato “Domanda ESAME FUNGHI”

L’esame è finalizzato a valutare le capacità di riconoscere e identificare le specie fungine in particolare quelle oggetto di commercializzazione, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione. Le domande oggetto dell’esame sono 30, estratte dall’insieme delle domande inserite nell’ALLEGATO C e l’esame si intende superato se non vengono commessi più di 3 errori. La fase successiva di riconoscimento verte sul riconoscimento di 3 specie di funghi per ogni gruppo 2a, 2b e 2c della DGR 642/23 – ALLEGATO A, oltre alle specie che si intendono commercializzare.

Il superamento dell'esame di idoneità dà diritto al rilascio del "Titolo abilitativo".

Documenti

Ufficio responsabile

Settore III Ambiente Agricoltura Forestazione Demanio

Via Alessandro Manzoni, 25, 61049 Urbania PU, Italia

Pec: cm.altoemediometauro@emarche.it

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

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Pagina aggiornata il 17/12/2024