Esercizi di affittacamere (Art. 26)
Sono esercizi di affittacamere svolte in forma non imprenditoriale le strutture composte da non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, che si avvalgono della normale organizzazione familiare per periodi anche non continuativi, che non superino complessivamente i trecentotrentacinque giorni l'anno da comunicarsi all'inizio di ogni semestre. Resta salva la possibilità di modificare le date di chiusura entro quarantotto ore dall'inizio del periodo precedentemente indicato, mediante comunicazione per via telematica da inviare al SUAP competente per territorio. È consentita la gestione di un solo esercizio di affittacamere da parte del medesimo titolare, anche su due edifici separati.
Gli affittacamere forniscono i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge 13/1989.
Appartamenti ammobiliati per uso turistico (Art. 32)
Sono soggetti alla disciplina dell’esercizio di appartamenti ammobiliati per uso turistico coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27 (forma imprenditoriale).
Bed and Breakfast (Art. 34)
Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive nelle quali è fornito alloggio in camere ed è somministrata la prima colazione.
Coloro che esercitano l’attività devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l’uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l’attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico; il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
I locali in cui si svolge l’attività di B&B devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale (DGR 70/2022 e relativi allegati). Per l’esercizio dell’attività non è necessario il cambio di destinazione d’uso dei locali.
L’attività di B&B è soggetta a sopralluogo ai fini della verifica dell’idoneità all’esercizio dell’attività.
È obbligatoria la dimora nell’alloggio nel periodo in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.
La cessazione dell'attività va comunicata entro trenta giorni dal suo verificarsi.
LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9