Attività ricettive svolte in forma non imprenditoriale

Servizio attivo

Le attività ricettive svolte in forma non imprenditoriale si riferiscono a forme di ospitalità che non sono esercitate con fini di lucro, e che non sono gestite in modo professionale o organizzato come una vera e propria impresa.

A chi è rivolto

Lo sportello è rivolto a tutti i cittadini che nell'ambito del territorio comunale desiderano avviare o che sono titolari di un'attività economica.

Descrizione

Esercizi di affittacamere (Art. 26)

Sono esercizi di affittacamere svolte in forma non imprenditoriale le strutture composte da non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, che si avvalgono della normale organizzazione familiare per periodi anche non continuativi, che non superino complessivamente i trecentotrentacinque giorni l'anno da comunicarsi all'inizio di ogni semestre. Resta salva la possibilità di modificare le date di chiusura entro quarantotto ore dall'inizio del periodo precedentemente indicato, mediante comunicazione per via telematica da inviare al SUAP competente per territorio. È consentita la gestione di un solo esercizio di affittacamere da parte del medesimo titolare, anche su due edifici separati.

Gli affittacamere forniscono i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

  1. pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
  2. sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
  3. fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge 13/1989.

Appartamenti ammobiliati per uso turistico (Art. 32)

Sono soggetti alla disciplina dell’esercizio di appartamenti ammobiliati per uso turistico coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27 (forma imprenditoriale).

Bed and Breakfast (Art. 34)

Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive nelle quali è fornito alloggio in camere ed è somministrata la prima colazione.

Coloro che esercitano l’attività devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l’uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l’attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico; il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

I locali in cui si svolge l’attività di B&B devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale (DGR 70/2022 e relativi allegati). Per l’esercizio dell’attività non è necessario il cambio di destinazione d’uso dei locali.

L’attività di B&B è soggetta a sopralluogo ai fini della verifica dell’idoneità all’esercizio dell’attività.

È obbligatoria la dimora nell’alloggio nel periodo in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.

La cessazione dell'attività va comunicata entro trenta giorni dal suo verificarsi.

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9

Come fare

La richiesta una volta compilata digitalmente dovrà essere firmata digitalmente o con firma olografa e trasmessa in formato PDF:

Cosa serve

  • Copia del bollettino da € 30,00 da pagare nelle modalità previste dal SUAP e riportate sull’allegato scaricabile
  • Copia del documento di identità (se la richiesta è firmata con firma olografa)
  • Planimetria in scala adeguata dell'immobile in cui si svolge l'attività ricettiva

Cosa si ottiene

Autorizzazione all'Attività Ricettiva: L'attività può essere svolta legalmente dopo che sono stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa locale. Questo consente di accogliere ospiti in forma non imprenditoriale, nel rispetto delle normative.

Tempi e scadenze

I termini di scadenza variano in base alle certificazioni richieste. Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Nota bene: per le attività da svolgersi in forma imprenditoriale le modalità di trasmissione sono le medesime di tutti gli altri procedimenti relativi allo Sportello così come descritto alla pagina Procedura di invio e modulistica Sportello Unico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Pagina aggiornata il 17/12/2024